Codice Civile > Articolo 1604 - Vendita della cosa locata con patto di riscatto
Codice Civile
Vigente al
Il compratore con patto di riscatto non puo' esercitare la facolta' di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.