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Codice Civile > Articolo 1610 - Spurgo di pozzi e di latrine
Codice Civile
Codice Civile
Libro Quarto
Titolo III
Capo VI
Sezione II
Articolo 1610
Vigente al
19/4/1942
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine e' a carico del locatore.
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