Codice Civile > Articolo 1626 - Incapacita' o insolvenza dell'affittuario
Codice Civile
Vigente al
L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.