Codice Civile > Articolo 1638 - Espropriazione per pubblico interesse
Codice Civile
Vigente al
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennita' a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.