Codice Civile > Articolo 1648 - Casi fortuiti ordinari

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Vigente al

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, puo' disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la meta' dei frutti del fondo.

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