Codice Civile > Articolo 1709 - Presunzione di onerosita'

Codice Civile

Vigente al

Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non e' stabilita dalle parti, e' determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza e' determinata dal giudice.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472