Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'art. 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario puo' fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o puo' acquistare per se' le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione.
Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per se' non puo' praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo e' superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non puo' praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo e' inferiore al prezzo fissato dal committente.