Codice Civile > Articolo 1781 - Diritti del depositario

Codice Civile

Vigente al

Il depositante e' obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472