Codice Civile > Articolo 1846 - Disponibilita' delle cose date in pegno
Codice Civile
Vigente al
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non puo' disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.