Codice Civile > Articolo 1855 - Operazione a tempo indeterminato

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Vigente al

Se l'operazione regolata in conto corrente e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

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