Codice Civile > Articolo 1856 - Esecuzione d'incarichi

Codice Civile

Vigente al

La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa puo' incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.

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