Codice Civile > Articolo 1883 - Esercizio delle assicurazioni

Codice Civile

Vigente al

L'impresa di assicurazione non puo' essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una societa' per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472