Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non e' tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda piu' persone o piu' cose, il contratto e' valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.15984 del 07/06/2023
A fronte di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato su circostanze relative alla valutazione del rischio ascrivibili a dolo o colpa grave l'art. 1892 c.c., nel concorso dell'ulteriore requisito della rilevanza delle dichiarazioni sulla formazione del consenso dell'assicuratore, conferisce a quest'ultimo sia il rimedio della impugnazione del contratto, previa manifestazione di una volontà in tal senso nel termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza di quel comportamento doloso o gravemente colposo, sia il rimedio - qualora l'evento si verifichi prima della scadenza di detto termine trimestrale, ed a maggior ragione prima dell'inizio del suo decorso - di rifiutare il pagamento dell'indennizzo eccependo la causa di annullamento del contratto.