Codice Civile > Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Codice Civile
Vigente al
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.