Codice Civile > Articolo 1933 - Mancanza di azione

Codice Civile

Vigente al

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

Il perdente tuttavia non puo' ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione e' ammessa in ogni caso se il perdente e' un incapace.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472