Codice Civile > Articolo 1955 - Liberazione del fideiussore per fatto del creditore

Codice Civile

Vigente al

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non puo' avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472