Codice Civile > Articolo 1959 - Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo

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Vigente al

Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente piu' difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non puo' essere costretto ad eseguirlo.

Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.

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