Codice Civile > Articolo 1966 - Capacita' a transigere e disponibilita' dei diritti

Codice Civile

Vigente al

Per transigere le parti devono avere la capacita' di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

La transazione e' nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilita' delle parti.

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