Il debitore non puo' disporre dei beni ceduti.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attivita' del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attivita' prima di aver liquidato quelle cedute.