Trascorso senza opposizione il termine indicato dall'art. 2016, il titolo non ha piu' efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento.
Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, puo' esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, puo' ottenere un duplicato.