Codice Civile > Articolo 2043 - Risarcimento per fatto illecito

Codice Civile

Vigente al

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.13274 del 18/05/2021

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario è oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, presunzione che, tuttavia, essendo basata sull’id quod plerumque accidit, ha carattere relativo, iuris tantum, e quindi ammette la prova contraria.

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