Codice Civile > Articolo 2050 - Responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose
Codice Civile
Vigente al
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivita' pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e' tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.