Codice Civile > Articolo 2050 - Responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose

Codice Civile

Vigente al

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivita' pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e' tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

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