Codice Civile > Articolo 2056 - Valutazione dei danni

Codice Civile

Vigente al

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante e' valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

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