Codice Civile > Articolo 2095 - Categorie dei prestatori di lavoro

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Vigente al

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai

Le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41996 del 30/12/2021

Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell’osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per l’errata applicazione dell’art. 2103 c.c., ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41996 del 30/12/2021

In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza – a questo fine – non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.

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