Codice Civile > Articolo 2138 - Dirigenti e fattori di campagna
Codice Civile
Vigente al
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.