Codice Civile > Articolo 2146 - Conferimento delle scorte

Codice Civile

Vigente al

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472