Codice Civile > Articolo 2152 - Miglioramenti

Codice Civile

Vigente al

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacita' lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

La misura del compenso, se non e' stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi, e' determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472