Codice Civile > Articolo 2155 - Raccolta e divisione dei prodotti

Codice Civile

Vigente al

Il mezzadro non puo' iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed e' obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472