Codice Civile > Articolo 2156 - Vendita dei prodotti

Codice Civile

Vigente al

La vendita dei prodotti, che in conformita' degli usi non si dividono in natura, e' fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.

La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.

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