Codice Civile > Articolo 2171 - Nozione

Codice Civile

Vigente al

Nella soccida semplice il bestiame e' conferito dal soccidante.

La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprieta' al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualita', il sesso, il peso e l'eta' del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 2181.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472