Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualita' e all'eta', sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di piu' si divide a norma dell'art. 2178.
Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.