Codice Civile > Articolo 2194 - Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione

Codice Civile

Vigente al

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472