Codice Civile > Articolo 2228 - Impossibilita' sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera

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Vigente al

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilita' della parte dell'opera compiuta.

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