Codice Civile > Articolo 2230 - Prestazione d'opera intellettuale

Codice Civile

Vigente al

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472