Codice Civile > Articolo 2272 - Cause di scioglimento

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Vigente al

La societa' si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo;
3) per la volonta' di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralita' dei soci, se nel termine di sei mesi questa non e' ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
[1]
[2]


[1] Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'introduzione del numero 5-bis) al comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

[2] Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'introduzione del numero 5-bis) al comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

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