Codice Civile > Articolo 2279 - Divieto di nuove operazioni

Codice Civile

Vigente al

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

©2024 misterlex.it - redazione@misterlex.it - Privacy - P.I. 02029690472