Codice Civile > Articolo 2447 sexies - Libri obbligatori e altre scritture contabili

Codice Civile

Vigente al

Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio e' destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori . . . tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti.
Qualora siano emessi strumenti finanziari, la societa' deve altresi' tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalita' dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472