La societa' a responsabilita' limitata semplificata puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori
Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili
La denominazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.