Imprescrittibilita'.
L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L'azione e' imprescrittibile.
Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.