L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione redige con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle societa' stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione e' depositato nella sede della societa' ovvero pubblicato sul sito Internet di questa
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di societa' quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purche' non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma
La situazione patrimoniale non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.