Codice Civile > Articolo 2529 - Acquisto delle proprie quote o azioni

Codice Civile

Vigente al

L'atto costitutivo puo' autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della societa', purche' sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472