Codice Civile > Articolo 258 - Effetti del riconoscimento

Codice Civile

Vigente al

Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo' contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

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