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Codice Civile > Articolo 259 - (Omissis)
Codice Civile
Codice Civile
Libro Primo
Titolo VII
Capo IV
Sezione I
Articolo 259
Vigente al
20/9/1975
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
«
Articolo 258
Articolo 260
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