Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilita' di conseguirlo;
3) per volonta' unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell'autorita' governativa, nei casi ammessi dalla legge;
6) per le altre cause previste nel contratto.