La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia gia' stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.