Codice Civile > Articolo 2651 - Trascrizione di sentenze
Codice Civile
Vigente al
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643.