Codice Civile > Articolo 266 - Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
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Il riconoscimento puo' essere impugnato per l'incapacita' che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.