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Codice Civile > Articolo 2675 - (Omissis)
Codice Civile
Codice Civile
Libro Sesto
Titolo I
Capo II
Articolo 2675
Vigente al
20/2/1983
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22
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Articolo 2674 bis
Articolo 2676
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