Codice Civile > Articolo 2693 - Trascrizione del pignoramento e del sequestro

Codice Civile

Vigente al

Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall'art.
2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.

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