Codice Civile > Articolo 2700 - Efficacia dell'atto pubblico

Codice Civile

Vigente al

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472